Esame OCF Consulente Finanziario: chi deve sostenere l’esame e chi è esonerato

Un Consulente Finanziario (CF) in Italia fornisce prodotti finanziari e servizi di investimento per conto di una Società di Investimento Mobiliare (SIM), una Banca o una Società di Gestione del Risparmio (SGR), agendo come agente, dipendente o rappresentante. I CF operano esclusivamente per una singola entità e sono gli unici autorizzati a promuovere e collocare prodotti finanziari e di investimento al di fuori della sede della SIM, SGR o Banca affiliata.

Requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF):

Per essere iscritti all’OCF, gli aspiranti CF devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità e professionalità, come stabilito dal Decreto Ministeriale 472/1998. Questi includono:

  • Requisiti di Onorabilità:
    • Nessun fallimento, interdizione o condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
    • Conformità alle normative antimafia.
    • Nessuna precedente condanna irrevocabile.
  • Requisiti Professionali:
    • Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o diploma quadriennale con un anno integrativo.
    • Superamento dell’esame di valutazione per Consulenti Finanziari.

I professionisti con esperienza possono essere esentati dall’esame. Coloro che richiedono l’esenzione devono dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in specifiche attività finanziarie. L’OCF valuta rigorosamente questi requisiti. Qui trovate il link per iscriversi https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/registrati

Esenzione dall’Esame di Valutazione:

I candidati possono evitare l’esame se in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  • Agenti di cambio abilitati iscritti al ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • Operatori abilitati iscritti all’elenco ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 1/1991, autorizzati ad operare nei mercati regolamentati.
  • Funzionari di Banca, SIM o SGR con almeno tre anni di esperienza documentata in servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione di ordini, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, commercializzazione di prodotti finanziari della Banca).
  • Funzionari di Banca, SIM o SGR con almeno tre anni di esperienza come responsabili del controllo interno.

L’OCF si riserva il diritto di valutare ogni richiesta di esenzione caso per caso.

Domanda di Ammissione:

Le domande di iscrizione all’OCF devono essere presentate attraverso il sito https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/area-aspiranti.

Nella domanda saranno chiesti:

  • Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, ecc.).
  • Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 1 e 4 del DM 472/1998 (inclusi coloro che richiedono l’esenzione sulla base di tre anni di esperienza professionale).
  • Dichiarazione di non essere soggetti ad alcun impedimento di cui all’articolo 2 del DM 472/1998.
  • Conferma del possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (o diploma quadriennale più anno integrativo).
  • Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità come descritto dall’articolo 106 del Regolamento Consob 16190/2007.
  • Dichiarazione di non essere a conoscenza di alcuna circostanza che possa ostacolare l’iscrizione o comportare provvedimenti disciplinari.
  • Prova del pagamento della quota di €175 determinata dall’OCF ai sensi dell’articolo 45 del suo regolamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.

Impedimenti all’Iscrizione:

Gli individui che hanno ricoperto posizioni dirigenziali, amministrative o di controllo in società dichiarate fallite, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o procedure simili entro due anni prima di tali misure, non possono essere iscritti all’OCF.

Le incompatibilità includono:

  • essere sindaco o collaboratore di sindaco (ai sensi dell’articolo 2403-bis del Codice Civile);
  • impiego, amministrazione o collaborazione con un soggetto abilitato al di fuori del gruppo del CF;
  • ruolo di amministratore, socio, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio della Banca, SIM o SGR per conto della quale opera il CF;
  • iscrizione al ruolo degli agenti di cambio;
  • e qualsiasi altro ruolo in grave conflitto con i doveri ordinari di un consulente finanziario.

Dettagli sull’Esame di Valutazione:

I candidati privi dell’esperienza professionale richiesta devono superare un esame di valutazione di 85 minuti, composto da 60 domande a risposta multipla, ciascuna con una risposta corretta e tre distrattori. Quaranta domande valgono due punti ciascuna (28 teoriche, 12 pratiche) e venti domande valgono un punto ciascuna. Il punteggio minimo per il superamento è 80 punti.

L’esame informatizzato viene somministrato online tramite il sito web dell’OCF (https://www.organismocf.it/). I risultati vengono forniti immediatamente al termine. Le domande d’esame vengono selezionate casualmente da un database di 5.000 domande disponibili per la consultazione sul sito web dell’OCF.

Gli esami si svolgono in italiano. A Bolzano, l’esame può essere sostenuto anche in tedesco. Le sessioni d’esame si tengono ogni quattro mesi sotto la supervisione della Commissione esaminatrice e del Segretario della Sezione Territoriale competente dell’OCF. Attualmente non è prevista alcuna prova orale.

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