Iscrizioni aperte alle prove d’esame OCF del 2023 e alla prova per gli Agenti Assicurativi del 25 Settembre

Verranno svolte a distanza anche tutte le sessioni della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2023.

Per maggiori informazioni consultare il Bando 2023 e la sezione Assistenza del portale OCF.

Il 25 Settembre si svolgerà invece in un’unica data per il 2023 la sessione speciale dedicata agli agenti assicurativi che vogliono diventare consulenti. Le iscrizioni a questa sessione sono aperte fino al 28 Luglio. Qui trovate invece il Bando 2023 – persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI che spiega le materie su cui verte l’esame e le modalità di svolgimento e superamento della prova semplificata.

Per iscriversi all’esame potete cliccare qui:

https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/registrati

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E’ uscita in libreria l’edizione 2023 del Manuale della Simone per preparare l’Esame per Consulente Finanziario

71ZqxFc71zLIl manuale per l’Esame di Consulente finanziario 2023, giunto alla XXI edizione, è indirizzato agli aspiranti consulenti che intendono affrontare la prova valutativa prevista per l’abilitazione. Affronta in maniera esaustiva le discipline indicate nel bando d’esame e reca un livello di aggiornamento alle fonti legislative e regolamentari in linea con quanto richiesto all’art. 9 del bando stesso. Il testo è, infatti, strutturato tenendo conto degli argomenti richiesti dal bando d’esame. Alla fine di ogni capitolo del volume è, inoltre, presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta.

Il libro si articola in cinque parti di cui si elencano, a grandi linee, i contenuti:

• Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari:

abusi di mercato, appello al pubblico risparmio, disciplina dell’Albo unico dei consulenti finanziari, emittenti e società con azioni quotate, gestione collettiva del risparmio, normativa antiriciclaggio, mercati degli strumenti finanziari, Organismo di vigilanza, provvedimenti sanzionatori e cautelari, deontologia professionale, servizi e attività di investimento, vigilanza su mercati e intermediari, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ecc.

• Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale: analisi di scenario, costruzione del portafoglio, fondi comuni di investimento, futures, opzioni, strumenti derivati, strumenti di mercato monetario, strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari, swap, titoli azionari, titoli strutturati, valutazione delle obbligazioni.

• Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale: beni e diritti reali, contratto in generale, contratti tipici, obbligazioni, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare, risoluzione e invalidità del contratto, titoli di credito, impresa, scritture contabili e bilancio, società di capitali, società di persone, vicende modificative della società e operazioni straordinarie ecc.

• Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario: aspetti del sistema tributario, tassazione degli strumenti del risparmio gestito, tassazione degli strumenti di investimento diretto, tassazione indiretta dei redditi finanziari.

• Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo: aspetti civilistici del contratto, aspetti tecnici, attuariali e finanziari, aspetti tributari, intermediari assicurativi, compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, principi assicurativi, TFR, previdenza complementare, previdenza pubblica, imprese di assicurazione, tipologie di rami e polizze ecc.

A corredo del manuale per l’Esame di Consulente finanziario, tra le espansioni online, il software di simulazione della prova valutativa contenente i quiz ufficiali OCF.

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Esame OCF Consulenti Finanziari: il 60% dei candidati supera l’esame. 4.000 idonei nel 2021. A Settembre la prova annuale semplificata dedicata agli iscritti in sez. A del RUI

Lo scorso Giugno l’OCF ha pubblicato la sua Relazione Annuale affermando che la prova valutativa a distanza per diventare Consulente Finanziario introdotta a Febbraio 2021 e confermata anche per tutto il 2022 ha ottenuto ottimi risultati in termini di fruibilità, sicurezza e flessibilità sia per l’OCF sia per i candidati, auspicando che tale modalità possa essere utilizzata in modo stabile. I 7.820 posti disponibili nel 2021 per effettuare la prova sono stati tutti prenotati.

Nel 2021 i partecipanti alle prove valutative a distanza sono stati n. 6.729 a fronte di n. 7.820 domande di iscrizione ricevute (di cui n. 7.734 confermate), con una percentuale di successi del 60,1%. Gli aspiranti consulenti finanziari idonei alla professione sono stati complessivamente n. 4.046.

Il numero delle domande di iscrizione è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente (+94,9%) e rappresenta il record di domande ricevute da quando è operativo l’Organismo (2009). Si ritiene che questo risultato possa essere stato influenzato anche dalla nuova modalità a distanza dello svolgimento della prova che permetterebbe una maggiore facilità di accesso alla stessa da parte dei candidati sotto il profilo logistico e organizzativo.

Al netto delle domande presentate dai soggetti che hanno ripetuto l’esame in più sessioni, le domande pervenute sono state n. 6.868 (n. 3.707 nel 2020) e alle prove hanno preso parte n. 6.049 candidati (n. 3.399 nel 2020).
Per quanto attiene la percentuale di effettiva partecipazione (rispetto al numero di domande presentate), questa si assesta all’87,0%, in diminuzione rispetto al 2020 (pari al 91,1%).
Analizzando l’affluenza alle singole sessioni di prova, la terza, svoltasi nei mesi di giugno e luglio, è stata quella con il maggior numero di partecipanti, pari a n. 1.747.

Il voto medio conseguito dai candidati risultati idonei è stato 90,1/100, pressoché in linea rispetto allo scorso anno (91,5/100). Si ricorda che per il superamento della prova valutativa è necessario conseguire un punteggio minimo pari a 80/100.

I quesiti utilizzati per le prove sono periodicamente oggetto di accurate indagini al fine di verificarne la difficoltà empirica. Dalla tabella che segue risulta che nel 2021 le “Risposte errate”, in funzione dell’argomento, hanno mediamente una oscillazione compresa tra il 17,6% e il 22,4%.
La materia più complessa per i candidati partecipanti alle prove nel 2021, come nel 2020, risulta essere “Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”.
Con riferimento alle prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) previste dal Regolamento Intermediari65, sono stati esclusi i contenuti già previsti nella prova di iscrizione al RUI, eliminando dall’esame n. 6 quesiti e dal database le
domande relative alla materia di “Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo”.
La prova dedicata risulta composta quindi da 54 quesiti complessivi, rispetto ai 60 della prova unica.

Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa

Al fine di comporre un quadro completo dei candidati iscritti alle prove valutative si fornisce il dettaglio sull’età e sul titolo di studio.

L’età media degli iscritti alle prove del 2021 è di 34,8 anni, pressoché in linea con quella registrata nel 2020 (34,9). La fascia degli under 30 risulta essere nel 2021 la più numerosa.

Per quanto riguarda il titolo di studio posseduto dai candidati, oltre la metà delle domande di iscrizione alla prova valutativa è stata presentata da candidati in possesso di laurea o diploma di laurea (58,8%). Il dato conferma una tendenza già rilevata negli anni precedenti a partire dal 2016.
Se si analizza la composizione dei candidati per fasce di età e titolo di studio, si rileva che nel 2021 gli aspiranti fino a 50 anni sono prevalentemente in possesso di laurea (60,8%).
La selettività della prova ai fini dell’accesso alla professione di consulente finanziario è dimostrata anche dalla distribuzione della percentuale dei successi ottenuta dai candidati laureati (pari al 54,6% dei partecipanti laureati) rispetto a quella raggiunta dagli aspiranti consulenti in possesso di un diploma di scuola media superiore (pari al 49,1% dei partecipanti diplomati).

Il 41,9% (n. 1.697) dei candidati risultati idonei nel 2021 si è iscritto all’albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e di questi il 45,6% (n. 773) ha ottenuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato.
L’1,9% degli idonei (n. 76) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 72,4% (n. 55) opera per conto di una società di consulenza finanziaria e il restante 27,6% (n. 21) opera in proprio.

Focalizzando l’attenzione sui neo-consulenti under 30, sono risultati idonei n. 1.553 giovani di cui il 51,3% (n. 796) risulta iscritto all’albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e di questi il 46,2% (n. 368) ha sottoscritto un mandato ad operare.
L’1,7% degli idonei under 30 (n. 27) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 77,8% (n. 21) opera per conto di una società di consulenza finanziaria e il restante 22,2% è composto da consulenti finanziari autonomi che operano in proprio.

Il numero dei partecipanti agli esami è quindi in costante crescita. Gli iscritti sono pari a 51.900 con un incremento rispetto al 2020 dello 0,5% (i provvedimenti di iscrizione sono aumentati dell’84,5% e quelli di cancellazione sono diminuiti del 22,1%).

L’età media degli iscritti per la prima volta dopo circa un ventennio non aumenta e rimane pressoché stabile a quasi 52 anni. Il 62,4% dei consulenti supera i 50 anni e il 7,3% ha oltre 65 anni. Gli under 40 raggiungono il 12,7% del totale della popolazione e il 3,2% è costituito da giovani sotto i 30 anni.

Inoltre, con riferimento all’attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati, si riscontra nel 2021 un incremento del 69,8% rispetto al 2020.

Aumenta del 2,4% la presenza femminile, mentre rimane stabile il numero di consulenti finanziari uomini, la cui incidenza sul totale della popolazione diminuisce lievemente. L’interesse delle donne verso la professione è comunque confermato anche nel 2021, tenuto conto che il 34,5% delle domande di
iscrizione alle prove valutative è pervenuto da candidate donne.
Esse, però, rappresentano ad oggi poco più di un quinto degli iscritti, a dimostrazione del fatto che c’è ancora molto cammino da fare.

Tutte le prove d’esame OCF da Settembre a Dicembre 2022 e la prova per gli Agenti Assicurativi del 24 Settembre

Verranno svolte a distanza anche tutte le sessioni della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022 – 2° semestre.

Per maggiori informazioni consultare il Bando 2022 – 2° semestre e la sezione Assistenza del portale OCF.

Qui trovate invece il Bando 2022 – persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI che spiega le materie su cui verte l’esame e le modalità di svolgimento e superamento della prova.

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L’OCF aggiunge una nuova data esame prima di Agosto: il 26 luglio

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della III sessione – II appello di luglio si terranno anche nella giornata del 26 luglio 2022 in aggiunta al calendario di lezioni sotto riportato.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 17 giugno 2022, salvo esaurimento posti, utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Calendario 2022

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IL NOSTRO CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME

Pubblichiamo di seguito il bando integrale d’esame 2022:

Art. 1

(Sessioni e appelli della prova valutativa a distanza)

1. Sono indette per il 1° semestre dell’anno 2022 le seguenti sessioni della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari:

Sessione I:

– 1° appello: febbraio 2022

– 2° appello: marzo 2022

Sessione II:

– 1° appello: aprile 2022

– 2° appello: maggio 2022

Sessione III:

– 1° appello: giugno 2022

– 2° appello: luglio 2022.

2. Le prove valutative si svolgono a distanza nelle date di appello riportate nel calendario stabilito dall’Organismo, che sarà reso pubblico sul sito internet http://www.organismocf.it.

3. Le date indicate nel calendario potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell’effettivo numero di domande di partecipazione pervenute.

Art. 2

(Requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa ai fini dell’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall’OCF, sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 o dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.

Art. 3

(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Organismo utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate.

2. La domanda di partecipazione per ciascun appello di svolgimento della prova valutativa può essere presentata tassativamente nei termini – termine iniziale e termine finale – stabiliti nel calendario che sarà reso pubblico sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). I predetti termini sono da ritenersi perentori.

3. Il sistema informatico attesta la data e l’orario di presentazione della domanda di partecipazione, completa di tutti gli elementi richiesti. Al di fuori dei termini perentori stabiliti nel calendario pubblicato dall’Organismo di cui al precedente comma 2, non è consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione, con indicazione della sessione e dell’appello prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.

È possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione e un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

Art. 4

(Domanda di partecipazione alla prova valutativa a distanza)

1. Nella domanda, pena l’irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati:

1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;

2) luogo e data di nascita;

3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;

4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni e almeno un numero telefonico di reperibilità;

5) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 e dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l’indicazione dell’Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli estremi della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità che si allega alla domanda.

7) l’indirizzo del luogo sul territorio italiano presso il quale intendono svolgere la prova valutativa unitamente all’espressa autorizzazione a consentire l’eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e inviata mediante l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it), allegando copia della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 14.

Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3), 4) e 7) del presente comma che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere prontamente comunicate all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di partecipazione nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.

2. Nella domanda di partecipazione sono indicati la sessione e l’appello prescelti per sostenere la prova valutativa.

3. L’invio della domanda di partecipazione è subordinato al possesso da parte del candidato di un personal computer e di un dispositivo mobile dotato di telecamera, aventi requisiti stabiliti dal successivo articolo 11 per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e al versamento del contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2022 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF. Il versamento del contributo prova valutativa potrà essere effettuato unicamente on line, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’OCF.

4. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo cui è fatto divieto di dare suggerimenti, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all’Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a 40 minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

5. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo, a cui è fatto divieto assoluto di fornire suggerimenti, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all’Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata da soggetto legittimato.

7. La documentazione prevista ai commi 4, 5 e 6 deve essere inviata tempestivamente, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di partecipazione al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari indicato durante la compilazione on-line della domanda e nella email di conferma della ricezione della stessa di cui al successivo articolo 5, comma 2. L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l’errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5

(Prenotazione e conferma di presentazione della domanda)

1. L’assegnazione della data di svolgimento della prova indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo la priorità cronologica di invio della domanda e salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceve una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza del giorno e dell’orario della prova valutativa, dell’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, del numero e della data di protocollo in entrata della domanda (e allegati) inviata, dei riferimenti del pagamento del contributo effettuato. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) in conformità a quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 8.

4. Le informazioni circa la data e l’orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione ai sensi del successivo articolo 8.

5. In caso di impossibilità a partecipare alla prova valutativa nell’appello e nella sede prescelti dal candidato, il contributo prova valutativa corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo contributo prova valutativa. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione.

Art. 6

(Requisiti di ammissione alla prova valutativa a distanza)

1. Sono ammessi allo svolgimento della prova valutativa a distanza coloro che:

a) siano in possesso di un personal computer dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, nonché di un dispositivo mobile dotato di telecamera, aventi i requisiti tecnici stabiliti dal successivo articolo 11 e sui quali siano stati correttamente installati ed eseguiti rispettivamente il software applicativo e la specifica applicazione (“APP”) di cui al successivo articolo 12;

b) abbiano versato il contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2022 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF con le modalità stabilite al precedente articolo 4, comma 3;

c) abbiano regolarmente presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti al precedente articolo 4.

Art. 7

(Esclusione dalla prova valutativa a distanza)

1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l’esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all’interessato con mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione:

a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;

b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L’ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 8

(Convocazione e comunicazioni al candidato)

1. La convocazione del candidato alla prova a distanza è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione presentata.

Le informazioni relative al giorno e all’ora di svolgimento della prova, ed ogni eventuale ulteriore avviso, sono comunicati ai singoli candidati mediante avviso pubblicato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione ossia di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.

Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata con congrua periodicità.

2. L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell’avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell’area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell’indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell’indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. I dati relativi alla convocazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

4. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione da parte del candidato. In caso di impossibilità a partecipare del candidato convocato, il contributo prova valutativa corrisposto non è rimborsabile e il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo contributo prova valutativa.

Art. 9

(Materie)

1. La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

− Analisi di scenario

− Costruzione del portafoglio

− Fondi comuni di investimento

− Futures

− Nozioni di matematica finanziaria

− Opzioni

− Strumenti derivati

− Strumenti di mercato monetario

− Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari

− Swap

− Titoli azionari

− Titoli di credito

− Titoli obbligazionari

− Titoli strutturati

− Valutazione delle obbligazioni

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

− Abusi di mercato

− Appello al pubblico risparmio

− Attività dei consulenti finanziari

− Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari

− Emittenti e società con azioni quotate

− Gestione collettiva del risparmio

− La normativa antiriciclaggio

− Mercati degli strumenti finanziari

− Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

− Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede

− Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari

− Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento

− Servizi e attività di investimento

− Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti

− Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

− Aspetti del sistema tributario

− La tassazione degli strumenti del risparmio gestito

− La tassazione degli strumenti di investimento diretto

− La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

− Beni e diritti reali: nozione e disciplina

− Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto

− Contratti tipici

− Le obbligazioni: nozione e disciplina

− Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare

− Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:

− L’impresa: nozione e disciplina

− Scritture contabili e bilancio

− Società di capitali: disciplina e organizzazione

− Società di persone: disciplina e organizzazione

− Titoli di credito

− Vicende modificative della società e operazioni straordinarie

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

− Aspetti civilistici del contratto

− Aspetti tecnici, attuariali e finanziari

− Aspetti tributari

− Gli intermediari assicurativi

− I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

− I principi assicurativi

− Il TFR

− La previdenza complementare

− La previdenza pubblica

− Le imprese di assicurazione

− Tipologie di rami e polizze

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore al 31 agosto 2021.

Art. 10

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

− 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;

− 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;

− 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;

− 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;

− 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio di 100/100.

La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

4. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l’erogazione e/o l’espletamento della prova informatica, l’Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.

Art. 11

(Requisiti tecnico-informatici degli strumenti)

1. Il personal computer utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza deve presentare tassativamente i seguenti requisiti:

Requisito Minimo Consigliato

Processore Processore x86/x64 da 1 GHz

Processore Dual Core x86/x64 da

2 GHz o superiore

Ram 1 GB 2 GB o superiore

Spazio disco 500 MB

Almeno 1 GB di spazio

disponibile sul disco di sistema.

Webcam

Risoluzione minima 320px, correttamente installata nel

sistema operativo

Microfono Correttamente installato nel sistema operativo

Audio Casse audio correttamente installate nel sistema operativo

Sistema

Operativo

Windows 8; Windows 10 inclusa l’installazione dell’ultimo

aggiornamento rilasciato da Microsoft

Requisiti

Software

Internet Explorer 8

DirectX v9.0 o superiore

Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5 e 4.0

Connessione ad

in ternet

Velocità totale (personal computer e dispositivo mobile)

minima di connessione:

2 MBit/s in download

1 Mbit/s in upload

Velocità minima di connessione:

4 Mbit/s in download

2 MBit/s in upload

Antivirus/Firewall

Configurato in modo da consentire l’esecuzione del software installato per la prova e l’accesso ad internet da parte dell’applicativo

2. Il dispositivo mobile dotato di telecamera può essere un tablet, uno smartphone o un phablet (sono esclusi smart TV, TV box e smartwatch) e deve soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

– sistema operativo Android 7.1 (Nougat) o superiore, oppure Apple iOS 12 o superiore;

– per il sistema Android: accesso al Google Play App Store (o in alternativa una configurazione che consenta l’installazione di APK di terze parti);

– per il sistema iOS: Accesso all’Apple App Store;

– schermo touch screen;

– supporto orientamento schermo verticale ed orizzonte (orientamento dinamico);

– scheda Wifi conforme allo standard IEEE 802.11 o Cellular Radio correttamente configurati e connessi ad internet con le seguenti velocità minime: 1 MBit/s in download (consigliato 2 Mbit/s), 512 KBit/s in upload (consigliato 1 Mbit/s);

– telecamera (posteriore e/o anteriore) correttamente configurata ed in grado di acquisire foto con una risoluzione minima di 640×480 pixel, orientamento orizzontale o verticale;

– memoria volatile 1GB, 1 GB di spazio disponibile di memoria non volatile;

– abilitazione dell’APP ai seguenti permessi di utilizzo: telecamera, galleria foto, permessi in lettura e scrittura sul filesystem, “internet access”, “esecuzione in background”, utilizzo modalità verticale ed orizzontale (schermo e telecamera), visualizzazione connessioni di rete, disattivazione “stand-by” del dispositivo, accesso di rete completo.

3. Il dispositivo mobile dotato di telecamera deve essere posizionato posteriormente oppure lateralmente rispetto alla postazione operativa del candidato, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni ulteriori eventualmente fornite dalla Commissione esaminatrice, allo scopo di ottenere una visione di insieme della postazione di lavoro durante lo svolgimento della prova a distanza.

Art. 12

(Software e APP per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. L’ammissione alla prova valutativa a distanza è subordinata al possesso da parte del candidato di un personal computer dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 11, e alla preventiva installazione ed esecuzione dell’apposito software applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l’installazione e l’utilizzo, sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

L’ammissione alla prova valutativa a distanza è altresì subordinata al possesso da parte del candidato di un dispositivo mobile dotato di telecamera, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 11 e alla preventiva installazione ed esecuzione della apposita applicazione installabile in ambiente Android o Apple iOS (“APP”) che opera in cooperazione con il predetto software client.

2. Ciascun candidato riceve presso l’indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1, n. 4) dell’articolo 4 le istruzioni per installare e utilizzare il software applicativo sul personal computer e l’APP sul dispositivo mobile dotato di telecamera, nonché le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza.

3. Le installazioni del software applicativo e dell’APP per lo svolgimento della prova a distanza necessitano dei requisiti tecnici minimi indicati al precedente articolo 11 e delle specifiche autorizzazioni preventive da parte dell’utilizzatore.

4. Al fine di favorire il corretto svolgimento della prova, è necessaria l’effettuazione da parte del candidato del test integrato (“test di connessione”) per la verifica del valido funzionamento del software applicativo e dell’APP, delle relative periferiche audio/video e della connessione alla rete internet, successivamente alla convocazione alla prova e prima dello svolgimento della stessa; il test è condotto una volta installati ed avviati il software e l’APP mediante le apposite rispettive funzioni ed inserendo come “username” il proprio codice fiscale.

5. L’Organismo non potrà essere ritenuto responsabile, neppure in parte, per qualsivoglia difficoltà, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso o utilizzo della piattaforma dedicata allo svolgimento della prova valutativa, derivate o comunque connesse alla dotazione hardware e software del candidato ovvero alla connessione alla rete internet tramite il fornitore prescelto, oppure ad un non corretto funzionamento della rete telefonica.

6. La prova deve essere svolta utilizzando gli stessi dispositivi come configurati in fase di test con esito positivo.

7. L’assistenza tecnica via chat per l’installazione e configurazione del software è garantita unicamente nei giorni feriali e nelle fasce orarie come indicato nell’area riservata del candidato e nell’apposita sezione.

Art. 13

(Commissioni esaminatrici per la prova valutativa a distanza)

1. I componenti delle Commissioni esaminatrici che presiedono allo svolgimento della prova valutativa a distanza sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

2. Le Commissioni esaminatrici previste per ogni data d’esame sono indicate nel calendario delle prove valutative pubblicato sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

Art. 14

(Svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. La prova valutativa a distanza è effettuata con gli strumenti informatici di cui ai precedenti articoli 11 e 12, detenuti dal candidato presso un luogo prescelto da quest’ultimo.

2. Ogni candidato è tenuto tassativamente e personalmente ad effettuare il collegamento al server nel rispetto delle date e degli orari indicati nell’avviso di convocazione e comunque 45 minuti prima dell’orario di inizio svolgimento della prova, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso.

Il mancato collegamento nelle date e orari previsti o il collegamento eseguito da persona diversa dal candidato determina la non ammissione ovvero l’esclusione dalla prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell’articolo 8.

3. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa e durante tutto lo svolgimento della prova, al fine di consentire la propria identificazione, i candidati devono tassativamente esibire a richiesta l’originale della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente e in corso di validità, allegato in copia alla domanda di partecipazione inviata ai sensi del precedente articolo 4.

La mancata disponibilità ed esibizione su richiesta di tale documento di riconoscimento determina l’impossibilità di svolgere o proseguire la prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell’articolo 8.

4. I candidati sono invitati a evitare, ove possibile, di introdurre e/o mantenere negli spazi fisici prescelti per svolgere la prova elementi dai quali sia possibile evincere informazioni attinenti alla loro vita privata e familiare.

5. Non è in ogni caso consentito ai candidati la consultazione di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli smartwatch, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati. È in ogni caso proibito dare lettura a voce alta, sussurrare o commentare il contenuto del questionario della prova in corso o utilizzare auricolari o cuffie. È vietato prendere appunti.

6. È fatto divieto per il candidato, a pena di esclusione dalla prova di interloquire, conversare o comunque comunicare con qualsiasi mezzo e/o strumento anche non verbale e di ricevere od ottenere qualsivoglia ausilio nella risoluzione dei quesiti ovvero compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare tali condotte.

7. È vietata la presenza di soggetti non autorizzati dalla Commissione esaminatrice presso la stanza in cui è posizionato il candidato per l’esecuzione della prova, a pena di esclusione del candidato dalla prova. Qualora nello stesso luogo fossero presenti più candidati, questi dovranno essere posti in stanze diverse per lo svolgimento della prova. Il mancato posizionamento dei candidati in stanze diverse determina l’impossibilità di svolgere la prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell’articolo 8.

8. Per ciascun candidato, l’eventuale interruzione della connessione tra il proprio client e il server centrale comporta l’immediato arresto del timer del tempo residuo concesso per il completamento della prova, esposto nella parte superiore destra del video, e la sospensione dell’esecuzione della prova stessa fino al ripristino della connessione. Durante tale sospensione l’applicativo non consentirà al candidato l’accesso ai quesiti della prova. L’interruzione della connessione può derivare, a titolo esemplificativo, da perdita di collegamento, spegnimento o arresto del personal computer, malfunzionamento della rete elettrica o della linea telefonica.

9. La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso a ciascun candidato (85 minuti) ed in ogni caso, al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente comma 8 che non dipendano da cause imputabili all’OCF, decorsi 115 minuti dall’avvio della prova.

10. I componenti della Commissione esaminatrice ove possibile hanno la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all’orario previsto.

11. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’Organismo (www.organismocf.it) ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

12. Avverso l’esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all’OCF ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell’OCF e dell’articolo 15 delle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e con delibera n. 1354 del 29 aprile 2020, da proporsi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nell’area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente comma 10.

Art. 15

(Cause di esclusione dalla prova valutativa a distanza)

1. In aggiunta alle ulteriori cause di non ammissione previste nelle disposizioni del presente bando, costituiscono cause di esclusione immediata dalla prova condotte irregolari del candidato o altre circostanze che possano inficiarne il regolare svolgimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la violazione delle norme di condotta di cui al precedente articolo 14;

b) l’inosservanza delle disposizioni comportamentali e/o dei richiami formulati durante lo svolgimento della prova dalla Commissione esaminatrice, nonché qualsiasi condotta volta a ostacolare il controllo della Commissione esaminatrice;

c) qualsivoglia violazione, modifica od alterazione del software applicativo ovvero dell’APP di cui al precedente articolo 12;

d) una protratta o ripetuta perdita di connessione fra client e server centrale rilevata ai sensi del precedente articolo 14, comma 8, tale da inficiare il risultato della prova;

e) problematiche inerenti alla rilevazione voce, audio o video, non attribuibili al server centrale, anche legate alle particolari condizioni ambientali del luogo in cui il candidato effettua la prova, tali da non permettere una corretta identificazione del soggetto o il rispetto e la verifica delle regole di condotta sopra richiamate.

Art. 16

(Cause di invalidità della prova valutativa svolta a distanza)

1. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente articolo 15, riscontrata nei 10 giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova valutativa, costituisce causa di invalidazione della stessa da parte della Commissione esaminatrice.

2. Costituisce altresì causa di invalidità della prova l’accertamento da parte dell’Organismo, anche in epoca successiva, del mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla presente delibera.

Cliccando qui trovate invece il bando esame Settembre 2022 dedicato agli agenti di assicurazione e il bando d’esame 2° semestre 2022:

Bando esame 2022 Agenti di Assicurazione

Bando 2° semestre 2022

Tutto quello che c’è da sapere sull’Esame per Consulente Finanziario

IL NOSTRO CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME

L’OCF ha di recente pubblicato delle FAQ, e cioè le risposte alle domande che più di frequente possono emergere ai candidati all’esame nella nuova modalità di svolgimento online / a distanza.

Di seguito ne pubblichiamo un estratto. Qui potete vederle integralmente:

Presentazione della domanda di partecipazione alla prova a distanza

Come va presentata la domanda di partecipazione alla prova valutativa?

La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul portale dell’OCF, previa  registrazione  nella sezione dedicata “Area Aspiranti Consulenti“.
Il candidato che intende presentare la domanda deve seguire i seguenti passaggi:

  •     effettuare una registrazione al portale OCF almeno di primo livello;
  •     seguire la procedura guidata nella pagina “Prenotazione esame on-line” e quindi:
  1.     selezionare la tipologia di candidatura (Aspiranti CF abilitati e CF autonomi oppure persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi);
  2.     scegliere la sessione e l’appello di esame disponibili;
  3.     inserire i propri dati e le dichiarazioni richieste;
  4.     stampare il modulo e apporre la propria firma autografa (nel caso di firma digitale non occorre stampare il modulo);
  5.     allegare al modulo la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  6.     caricare un unico file pdf comprendente il modulo di partecipazione e la copia del documento di riconoscimento;
  7.     effettuare il pagamento online del contributo per la prova valutativa;
  8.     verificare l’avvenuta ricezione dell’e-mail di conferma della presentazione della domanda.

Quali sono i termini entro i quali presentare la domanda di partecipazione alla prova valutativa?

​​​​​​​La domanda di partecipazione deve essere presentata entro i termini (inziale e finale) riportati nel calendario stabilito dall’Organismo e pubblicato sul sito nella sezione “Pubblicazioni/Bandi prove valutative”. I termini sono da ritenersi perentori.​​​​​​​

È possibile presentare contemporaneamente più domande di partecipazione alla prova valutativa?

No. Il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione con indicazione della sessione e dell’appello prescelti.​​​​​​

È possibile modificare la propria prenotazione?

No. In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare alla prova valutativa, il candidato verrà considerato assente e potrà presentare una nuova domanda di partecipazione dal giorno seguente quello della prova, previo pagamento di un nuovo contributo.

È possibile scegliere il giorno in cui svolgere la prova?

No. L’assegnazione della tornata (giorno e ora) avviene su base cronologica. Al candidato viene assegnato il primo posto disponibile dell’appello selezionato.

In caso di assenza o esito negativo della prova quando è possibile presentare una nuova domanda?

Sarà possibile presentare una nuova domanda di partecipazione alla prova valutativa, per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto, solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la prova valutativa.​​​​​​​

In caso di rinuncia alla prova valutativa è possibile presentare una nuova domanda?

In caso di rinuncia, sarà possibile presentare una nuova domanda di partecipazione alla prova valutativa, una volta ricevuta una mail di conferma da parte di OCF. La nuova domanda dovrà comunque essere presentata entro il termine previsto nel calendario pubblicato sul sito nella sezione “Pubblicazioni/Bandi prove valutative” per la sessione e l’appello desiderati previo pagamento di un nuovo contributo.

Come si presenta la rinuncia alla domanda di partecipazione alla prova valutativa già prenotata?

Il candidato dovrà:

  • presentare richiesta formale di rinuncia tramite e-mail;
  • allegare alla richiesta la copia di un documento di riconoscimento. ATTENZIONE: Non potranno essere prese in considerazioni istanze prive di un documento di riconoscimento.

Il candidato dovrà attendere conferma del buon esito dell’istanza da parte di OCF.

La disponibilità di posti è limitata?

​​​​​​​Si. In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza del termine previsto ed indicato nel calendario, il candidato dovrà prenotarsi per un appello successivo.

Il contributo versato è rimborsabile?
No, il contributo non è mai rimborsabile salvo nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’OCF.

Di quale titolo di studio bisogna essere in possesso per iscriversi alla prova valutativa?

Bisogna essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo di studio estero equipollente.

Le persone fisiche iscritte in passato nella sezione A del RUI o che hanno solo sostenuto l’esame valido per l’iscrizione nella predetta sezione, possono sostenere la prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del RUI?

No, per sostenere tale esame è necessario essere regolarmente iscritti all’atto della presentazione della domanda nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

Quando la domanda di partecipazione è regolare e completa?

La domanda per la prova valutativa è regolare e completa quando:

  1. sono stati inseriti tutti i dati anagrafici;
  2. sono stati inseriti i dati relativi ai recapiti telefonici (si consiglia di specificare, se possibile, anche un numero di telefonia fisso);
  3. è stato inserito un indirizzo e-mail attivo (l’indirizzo di posta elettronica certificata è facoltativo). Nel caso di variazione, la nuova mail dovrà essere comunicata tassativamente 15 giorni prima dell’inizio della prova, inviando e-mail all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di competenza con allegato copia di un documento di riconoscimento;
  4. sono stati inseriti i dati relativi al titolo di studio, indicando esattamente il titolo di studio conseguito e la denominazione completa dell’istituto frequentato;
  5. è stato indicato il luogo di svolgimento della prova. Tale luogo deve trovarsi sul territorio italiano. Non è consentito lo svolgimento della prova valutativa dall’estero;
  6. è presente la firma sul modulo inviato;
  7. è stato allegato copia di un documento di riconoscimento. Il documento deve essere inviato insieme al modulo in un unico file pdf.

Quale indirizzo e-mail va indicato nella domanda di partecipazione?

Al fine di evitare di non ricevere le comunicazioni dell’Organismo, compresi le credenziali e il token per l’uso del software il giorno della prova, è necessario indicare nella domanda di partecipazione alla prova un indirizzo e-mail attivo e di frequente consultazione.

Si rammenta che nel caso in cui il candidato indichi un indirizzo e-mail aziendale l’Organismo non è responsabile per l’eventuale mancata visione, per assenza dal servizio, delle comunicazioni contenenti le credenziali di accesso e il token e che in tale caso il candidato non potrà sostenere la prova.

Si raccomanda, pertanto, l’uso di indirizzi di posta elettronica personali.

Quale indirizzo devo indicare come luogo di svolgimento della prova?

È necessario indicare l’indirizzo del luogo nel quale il candidato effettuerà la prova valutativa a distanza.
Non è consentito indicare un luogo estero pena la non ammissione o l’esclusione dalla prova.
Nel caso di variazione del luogo indicato nella domanda di partecipazione, il nuovo luogo dovrà essere comunicato tassativamente 15 giorni prima della prova stessa, inviando e-mail all’ Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente con allegato la copia di un documento di riconoscimento.

Devo indicare anche il numero di cellulare?

Si. Il numero di cellulare può essere utilizzato dall’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente nonché dall’assistenza tecnica anche durante lo svolgimento della prova valutativa.

Che tipo di firma bisogna apporre sul modulo?

Il modulo dovrà essere firmato con firma apposta a mano (autografa) o con firma digitale.

Come posso variare i dati inseriti in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa?

È necessario inviare almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova una pec o una e-mail all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, indicando i dati identificativi del richiedente e i dati che si vogliono variare avendo cura di allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Cosa succede se non regolarizzo o completo la domanda di partecipazione alla prova nei termini previsti?

​​​​​​​La mancata regolarizzazione o il mancato completamento della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dalla stessa.

Un candidato con disabilità (legge 5 febbraio 1992 n.104) che documentazione deve presentare?

Per il riconoscimento dei benefici previsti dal bando della prova valutativa, i candidati con disabilità (legge 5 febbraio 1992 n.104), che ne facciano richiesta, dovranno inviare tempestivamente al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari apposita certificazione. Non verranno prese in considerazioni le certificazioni di invalidità civile.

Un candidato affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA – legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) che documentazione deve presentare?

Per il riconoscimento dei benefici previsti dal bando della prova valutativa, i candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (legge 8 ottobre 2010, n. 170) che ne facciano richiesta, dovranno inviare tempestivamente la certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale oppure certificazione diagnostica, redatta da specialisti o strutture accreditate, qualora nelle Regioni non sia possibile ottenerla dal Servizio Sanitario Nazionale.

Svolgimento della prova

In caso di test di connessione negativi cosa devo fare?

È necessario contattare tempestivamente l’assistenza tramite il servizio chat all’interno dell’Area Aspiranti Consulenti.

Quando ci si deve collegare all’applicativo per poter svolgere la prova?

Il candidato deve collegarsi al server, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso nei 30 minuti precedenti l’orario di inizio della prova (fase di accettazione).
Si rammenta che l’orario di inizio della prova è tassativo, pertanto, non sarà possibile effettuare l’accettazione successivamente a tale orario e i candidati in attesa di accettazione non potranno più svolgere la prova.

Cosa posso fare se ho problemi tecnici nei 30 minuti prima dell’inizio della prova (fase di accettazione)?

È possibile contattare l’assistenza tecnica via chat direttamente dall’applicativo cliccando sul tasto “INFORMAZIONI ASSISTENZA CHAT”.

Cosa posso fare se ho problemi tecnici durante lo svolgimento della prova?

Solo ed esclusivamente nel caso di problemi tecnici il candidato può far uso del telefono e contattare l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari oppure scrivere una mail.  

Posso modificare le risposte già fornite?

Si, fino al termine della prova è possibile modificare le risposte date.

Le risposte sbagliate attribuiscono un punteggio negativo?

No, le risposte sbagliate non vengono conteggiate.

Posso terminare la prova prima dello scadere del tempo concesso?

Si, è possibile terminare la prova in qualsiasi momento cliccando sul tasto “TERMINA PROVA DI ESAME” e seguendo le indicazioni.

Cosa succede in caso di disconnessione?

La disconnessione comporta l’immediato arresto del tempo residuo concesso. Il candidato deve ripetere la procedura di accettazione. Se il mancato collegamento si protraesse o ripetesse il candidato potrebbe essere contattato telefonicamente dall’assistenza tecnica. La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso e in ogni caso decorsi 115 minuti dall’avvio della prova anche se il timer in uso al candidato segna un tempo residuo diverso.

È possibile utilizzare la calcolatrice?

No, la calcolatrice è messa a disposizione all’interno dell’applicativo. Non è consentito l’utilizzo di alcun strumento esterno.

È possibile scrivere?

No, durante lo svolgimento della prova non è consentito scrivere.

Durante lo svolgimento del test posso leggere le domande ad alta voce?

No, durante lo svolgimento della prova non è consentito parlare o bisbigliare in alcun modo. La violazione di tale regola comporterà un intervento della Commissione.

Durante lo svolgimento della prova posso tenere acceso il cellulare?

Si, durante lo svolgimento della prova il cellulare deve essere tenuto acceso, ma ne è vietato l’uso a pena di esclusione. Il candidato potrà essere contattato dalla Commissione o dall’assistenza in caso di problemi tecnici.

Quando e come sarà possibile conoscere il risultato ufficiale ottenuto?

Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell’Area Aspiranti Consulenti. L’elaborato sarà visionabile inserendo il PIN utilizzato per lo svolgimento della prova.

È possibile avere un documento che attesti il superamento della prova valutativa svolta?

Si, dopo che la Commissione Esaminatrice ha convalidato il risultato, è possibile scaricare dall’Area Aspiranti Consulenti l’elaborato, riportante il punteggio ottenuto.

È possibile avere l’attestato di pagamento del contributo versato per partecipare alla prova valutativa?

Si. All’interno dell’Area Aspiranti Consulenti è possibile scaricare l’attestato di pagamento.

È possibile ottenere un attestato di partecipazione alla prova valutativa?

Si. Per richiedere un attestato di partecipazione alla prova valutativa inviare un’e-mail all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente con allegata la copia di un documento di riconoscimento.

Come posso richiedere l’attestato di superamento di una prova valutativa passata o di una appena svolta?

L’attestato cartaceo viene inviato al richiedente previa ricezione della seguente documentazione, da inviare per posta all’UACF competente:

  1. richiesta scritta e firmata con riportati i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita), riferimenti (indirizzo di domicilio e/o residenza, e-mail, telefono), ed i dati relativi all’esame (anno, sessione, appello, data svolgimento della prova);
  2. due marche da bollo ciascuna da 16 euro;
  3. copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari

Si può presentare la domanda di iscrizione in formato cartaceo?

No. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente, seguendo la procedura di iscrizione presente sul portale dell’Organismo nell’area riservata del soggetto interessato. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Esiste un termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione a seguito del superamento della prova valutativa?

No, una volta superata la prova valutativa la domanda può essere presentata in qualsiasi momento e l’esame resta sempre valido.

Ho superato la prova valutativa ma nella mia area riservata non ho la possibilità di presentare la domanda di iscrizione per superamento prova valutativa. Cosa devo fare?

È necessario prendere contatti con l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, fornendo gli estremi relativi alla prova valutativa sostenuta (anno, sede, esito etc..).


Posso iscrivermi senza P.IVA?

Sì, per l’iscrizione delle persone fisiche non è necessaria l’apertura della P. IVA che non dovrà essere comunicata nemmeno successivamente all’Organismo.

In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa posso presentare domanda di iscrizione all’albo?

No. L’assenza dei requisiti previsti dalla normativa non consente l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari e comporta l’adozione da parte dell’Organismo di un provvedimento di diniego di iscrizione. Si raccomanda di consultare preventivamente la regolamentazione di settore prima di presentare la domanda di iscrizione oppure di contattare gli Uffici.

Quanto costa iscriversi all’albo?

I contributi di iscrizione nelle sezioni dell’albo vengono definiti annualmente con delibera dell’Organismo consultabile al seguente link Delibera contributi.Il contributo viene corrisposto durante la procedura di iscrizione insieme al pagamento della marca da bollo di euro 16,00 (assolta in modo virtuale).
Inoltre, tutti i soggetti interessati all’iscrizione all’albo dovranno effettuare anche il pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00. Durante la procedura di iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della tassa con indicazione nella causale “iscrizione albo consulenti finanziari”.

Quale validità ha il contributo di iscrizione versato?

Il contributo versato si riferisce all’anno solare nel quale si viene iscritti. Il contributo quota annuale dovuto dagli iscritti dovrà essere versato a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Cos’è la Tassa di Concessione Governativa?

È la tassa versata all’Agenzia delle Entrate in caso di iscrizioni in albi, elenchi o registri. Deve essere versata prima della presentazione della domanda di iscrizione e riportare nella causale il riferimento all’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari. L’attestazione di versamento della stessa deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

Ho già versato in passato la tassa di concessione governativa per conseguire una precedente iscrizione all’albo dei consulenti, sono tenuto ad effettuare un nuovo versamento?

Si. Anche il soggetto che si re-iscrive nella medesima sezione deve dimostrare di aver pagato una nuova tassa di concessione governativa, allegando l’attestazione di versamento alla domanda di iscrizione. I soggetti, infatti, che ottengono l’iscrizione presso Albi, Elenchi o Ruoli devono versare all’Erario una tassa di concessione governativa pari ad euro 168,00.

Quando deve essere comunicata la PEC (Posta elettronica Certificata)?

I soggetti che intendono iscriversi all’albo devono comunicare all’Organismo un proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, effettuando la registrazione di secondo livello al portale dell’Organismo. L’indirizzo comunicato dovrà essere indicato anche nella domanda di iscrizione. Tale indirizzo deve rimanere attivo per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo (art. 153, comma 1, lett. g) del Regolamento Intermediari). Eventuali variazioni dovranno essere oggetto di comunicazione (art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari).


È necessario firmare la domanda di iscrizione?

Si. Per la firma è richiesto l’uso della firma digitale.

I documenti che vengono prodotti durante l’istruttoria di iscrizione devono essere firmati?

Si. Ogni nota che verrà richiesta e/o prodotta durante l’istruttoria di iscrizione all’albo dovrà essere firmata digitalmente.

La casella di posta elettronica e la firma digitale richieste dall’Organismo possono essere di qualsiasi tipologia?

Sì. L’utente è libero di scegliere il fornitore che ritiene più appropriato.

Qual è la differenza tra domicilio e residenza per le persone fisiche?

L’art. 43 c.c. definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi (es. luogo di lavoro), mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari nell’albo pubblico comparirà solo l’indirizzo del domicilio indicato nella domanda di iscrizione.

Nell’albo unico dei consulenti finanziari, pubblicato sul portale dell’Organismo, compare la residenza dell’iscritto?

No. Nell’albo pubblico ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari compare solo il domicilio eletto in Italia. Solo qualora il domicilio e la residenza comunicati nella domanda di iscrizione risultassero coincidenti, verrà visualizzata sull’albo pubblico la residenza dell’iscritto.

I residenti all’estero cosa devono indicare nella domanda di iscrizione?

I residenti all’estero devono indicare l’indirizzo di residenza estera e un domicilio eletto in Italia

Cosa si intende per luogo di conservazione della documentazione?

Il luogo dove il consulente conserverà la documentazione relativa all’attività. È necessario indicare all’OCF un solo luogo di conservazione della documentazione, nel quale verrà conservata “tutta” la documentazione, cartacea e digitale, relativa all’attività di consulenza svolta.

Sono in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia e di un titolo conseguito all’estero, quale dei due devo indicare nel modulo?

Nel caso in cui il titolo di studio conseguito in Italia sia idoneo a consentire l’iscrizione all’albo, è preferibile indicare sempre il titolo italiano.

Sono interessato all’iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi. La polizza assicurativa deve essere già stipulata al momento della richiesta di iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi?

Si, al momento della presentazione della domanda di iscrizione la polizza dovrà risultare già stipulata.

Cosa bisogna allegare alla domanda di iscrizione?

È necessario allegare alla domanda di iscrizione la documentazione richiesta durante la procedura di iscrizione in considerazione della sezione dell’albo di interesse. È utile allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Da quando posso considerarmi iscritto?

L’iscrizione decorrerà dalla data della delibera di iscrizione dell’Organismo che viene pubblicata sul portale.

Gli Uffici Competenti

Gli uffici possono essere contattati ai seguenti indirizzi e-mail:

albo.milano@organismocf.it
albo.roma@organismocf.it

oppure ai seguenti numeri telefonici:

02 45400 600 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
06 45556 111 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30