IL NOSTRO CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
L’OCF ha di recente pubblicato delle FAQ, e cioè le risposte alle domande che più di frequente possono emergere ai candidati all’esame nella nuova modalità di svolgimento online / a distanza.
Di seguito ne pubblichiamo un estratto. Qui potete vederle integralmente:
Presentazione della domanda di partecipazione alla prova a distanza
Come va presentata la domanda di partecipazione alla prova valutativa?
La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul portale dell’OCF, previa registrazione nella sezione dedicata “Area Aspiranti Consulenti“.
Il candidato che intende presentare la domanda deve seguire i seguenti passaggi:
- effettuare una registrazione al portale OCF almeno di primo livello;
- seguire la procedura guidata nella pagina “Prenotazione esame on-line” e quindi:
- selezionare la tipologia di candidatura (Aspiranti CF abilitati e CF autonomi oppure persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi);
- scegliere la sessione e l’appello di esame disponibili;
- inserire i propri dati e le dichiarazioni richieste;
- stampare il modulo e apporre la propria firma autografa (nel caso di firma digitale non occorre stampare il modulo);
- allegare al modulo la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- caricare un unico file pdf comprendente il modulo di partecipazione e la copia del documento di riconoscimento;
- effettuare il pagamento online del contributo per la prova valutativa;
- verificare l’avvenuta ricezione dell’e-mail di conferma della presentazione della domanda.
Quali sono i termini entro i quali presentare la domanda di partecipazione alla prova valutativa?
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro i termini (inziale e finale) riportati nel calendario stabilito dall’Organismo e pubblicato sul sito nella sezione “Pubblicazioni/Bandi prove valutative”. I termini sono da ritenersi perentori.
È possibile presentare contemporaneamente più domande di partecipazione alla prova valutativa?
No. Il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione con indicazione della sessione e dell’appello prescelti.
È possibile modificare la propria prenotazione?
No. In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare alla prova valutativa, il candidato verrà considerato assente e potrà presentare una nuova domanda di partecipazione dal giorno seguente quello della prova, previo pagamento di un nuovo contributo.
È possibile scegliere il giorno in cui svolgere la prova?
No. L’assegnazione della tornata (giorno e ora) avviene su base cronologica. Al candidato viene assegnato il primo posto disponibile dell’appello selezionato.
In caso di assenza o esito negativo della prova quando è possibile presentare una nuova domanda?
Sarà possibile presentare una nuova domanda di partecipazione alla prova valutativa, per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto, solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la prova valutativa.
In caso di rinuncia alla prova valutativa è possibile presentare una nuova domanda?
In caso di rinuncia, sarà possibile presentare una nuova domanda di partecipazione alla prova valutativa, una volta ricevuta una mail di conferma da parte di OCF. La nuova domanda dovrà comunque essere presentata entro il termine previsto nel calendario pubblicato sul sito nella sezione “Pubblicazioni/Bandi prove valutative” per la sessione e l’appello desiderati previo pagamento di un nuovo contributo.
Come si presenta la rinuncia alla domanda di partecipazione alla prova valutativa già prenotata?
Il candidato dovrà:
- presentare richiesta formale di rinuncia tramite e-mail;
- allegare alla richiesta la copia di un documento di riconoscimento. ATTENZIONE: Non potranno essere prese in considerazioni istanze prive di un documento di riconoscimento.
Il candidato dovrà attendere conferma del buon esito dell’istanza da parte di OCF.
La disponibilità di posti è limitata?
Si. In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza del termine previsto ed indicato nel calendario, il candidato dovrà prenotarsi per un appello successivo.
Il contributo versato è rimborsabile?
No, il contributo non è mai rimborsabile salvo nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’OCF.
Di quale titolo di studio bisogna essere in possesso per iscriversi alla prova valutativa?
Bisogna essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo di studio estero equipollente.
Le persone fisiche iscritte in passato nella sezione A del RUI o che hanno solo sostenuto l’esame valido per l’iscrizione nella predetta sezione, possono sostenere la prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del RUI?
No, per sostenere tale esame è necessario essere regolarmente iscritti all’atto della presentazione della domanda nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
Quando la domanda di partecipazione è regolare e completa?
La domanda per la prova valutativa è regolare e completa quando:
- sono stati inseriti tutti i dati anagrafici;
- sono stati inseriti i dati relativi ai recapiti telefonici (si consiglia di specificare, se possibile, anche un numero di telefonia fisso);
- è stato inserito un indirizzo e-mail attivo (l’indirizzo di posta elettronica certificata è facoltativo). Nel caso di variazione, la nuova mail dovrà essere comunicata tassativamente 15 giorni prima dell’inizio della prova, inviando e-mail all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di competenza con allegato copia di un documento di riconoscimento;
- sono stati inseriti i dati relativi al titolo di studio, indicando esattamente il titolo di studio conseguito e la denominazione completa dell’istituto frequentato;
- è stato indicato il luogo di svolgimento della prova. Tale luogo deve trovarsi sul territorio italiano. Non è consentito lo svolgimento della prova valutativa dall’estero;
- è presente la firma sul modulo inviato;
- è stato allegato copia di un documento di riconoscimento. Il documento deve essere inviato insieme al modulo in un unico file pdf.
Quale indirizzo e-mail va indicato nella domanda di partecipazione?
Al fine di evitare di non ricevere le comunicazioni dell’Organismo, compresi le credenziali e il token per l’uso del software il giorno della prova, è necessario indicare nella domanda di partecipazione alla prova un indirizzo e-mail attivo e di frequente consultazione.
Si rammenta che nel caso in cui il candidato indichi un indirizzo e-mail aziendale l’Organismo non è responsabile per l’eventuale mancata visione, per assenza dal servizio, delle comunicazioni contenenti le credenziali di accesso e il token e che in tale caso il candidato non potrà sostenere la prova.
Si raccomanda, pertanto, l’uso di indirizzi di posta elettronica personali.
Quale indirizzo devo indicare come luogo di svolgimento della prova?
È necessario indicare l’indirizzo del luogo nel quale il candidato effettuerà la prova valutativa a distanza.
Non è consentito indicare un luogo estero pena la non ammissione o l’esclusione dalla prova.
Nel caso di variazione del luogo indicato nella domanda di partecipazione, il nuovo luogo dovrà essere comunicato tassativamente 15 giorni prima della prova stessa, inviando e-mail all’ Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente con allegato la copia di un documento di riconoscimento.
Devo indicare anche il numero di cellulare?
Si. Il numero di cellulare può essere utilizzato dall’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente nonché dall’assistenza tecnica anche durante lo svolgimento della prova valutativa.
Che tipo di firma bisogna apporre sul modulo?
Il modulo dovrà essere firmato con firma apposta a mano (autografa) o con firma digitale.
Come posso variare i dati inseriti in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa?
È necessario inviare almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova una pec o una e-mail all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, indicando i dati identificativi del richiedente e i dati che si vogliono variare avendo cura di allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Cosa succede se non regolarizzo o completo la domanda di partecipazione alla prova nei termini previsti?
La mancata regolarizzazione o il mancato completamento della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dalla stessa.
Un candidato con disabilità (legge 5 febbraio 1992 n.104) che documentazione deve presentare?
Per il riconoscimento dei benefici previsti dal bando della prova valutativa, i candidati con disabilità (legge 5 febbraio 1992 n.104), che ne facciano richiesta, dovranno inviare tempestivamente al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari apposita certificazione. Non verranno prese in considerazioni le certificazioni di invalidità civile.
Un candidato affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA – legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) che documentazione deve presentare?
Per il riconoscimento dei benefici previsti dal bando della prova valutativa, i candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (legge 8 ottobre 2010, n. 170) che ne facciano richiesta, dovranno inviare tempestivamente la certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale oppure certificazione diagnostica, redatta da specialisti o strutture accreditate, qualora nelle Regioni non sia possibile ottenerla dal Servizio Sanitario Nazionale.
Svolgimento della prova
In caso di test di connessione negativi cosa devo fare?
È necessario contattare tempestivamente l’assistenza tramite il servizio chat all’interno dell’Area Aspiranti Consulenti.
Quando ci si deve collegare all’applicativo per poter svolgere la prova?
Il candidato deve collegarsi al server, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso nei 30 minuti precedenti l’orario di inizio della prova (fase di accettazione).
Si rammenta che l’orario di inizio della prova è tassativo, pertanto, non sarà possibile effettuare l’accettazione successivamente a tale orario e i candidati in attesa di accettazione non potranno più svolgere la prova.
Cosa posso fare se ho problemi tecnici nei 30 minuti prima dell’inizio della prova (fase di accettazione)?
È possibile contattare l’assistenza tecnica via chat direttamente dall’applicativo cliccando sul tasto “INFORMAZIONI ASSISTENZA CHAT”.
Cosa posso fare se ho problemi tecnici durante lo svolgimento della prova?
Solo ed esclusivamente nel caso di problemi tecnici il candidato può far uso del telefono e contattare l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari oppure scrivere una mail.
Posso modificare le risposte già fornite?
Si, fino al termine della prova è possibile modificare le risposte date.
Le risposte sbagliate attribuiscono un punteggio negativo?
No, le risposte sbagliate non vengono conteggiate.
Posso terminare la prova prima dello scadere del tempo concesso?
Si, è possibile terminare la prova in qualsiasi momento cliccando sul tasto “TERMINA PROVA DI ESAME” e seguendo le indicazioni.
Cosa succede in caso di disconnessione?
La disconnessione comporta l’immediato arresto del tempo residuo concesso. Il candidato deve ripetere la procedura di accettazione. Se il mancato collegamento si protraesse o ripetesse il candidato potrebbe essere contattato telefonicamente dall’assistenza tecnica. La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso e in ogni caso decorsi 115 minuti dall’avvio della prova anche se il timer in uso al candidato segna un tempo residuo diverso.
È possibile utilizzare la calcolatrice?
No, la calcolatrice è messa a disposizione all’interno dell’applicativo. Non è consentito l’utilizzo di alcun strumento esterno.
È possibile scrivere?
No, durante lo svolgimento della prova non è consentito scrivere.
Durante lo svolgimento del test posso leggere le domande ad alta voce?
No, durante lo svolgimento della prova non è consentito parlare o bisbigliare in alcun modo. La violazione di tale regola comporterà un intervento della Commissione.
Durante lo svolgimento della prova posso tenere acceso il cellulare?
Si, durante lo svolgimento della prova il cellulare deve essere tenuto acceso, ma ne è vietato l’uso a pena di esclusione. Il candidato potrà essere contattato dalla Commissione o dall’assistenza in caso di problemi tecnici.
Quando e come sarà possibile conoscere il risultato ufficiale ottenuto?
Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell’Area Aspiranti Consulenti. L’elaborato sarà visionabile inserendo il PIN utilizzato per lo svolgimento della prova.
È possibile avere un documento che attesti il superamento della prova valutativa svolta?
Si, dopo che la Commissione Esaminatrice ha convalidato il risultato, è possibile scaricare dall’Area Aspiranti Consulenti l’elaborato, riportante il punteggio ottenuto.
È possibile avere l’attestato di pagamento del contributo versato per partecipare alla prova valutativa?
Si. All’interno dell’Area Aspiranti Consulenti è possibile scaricare l’attestato di pagamento.
È possibile ottenere un attestato di partecipazione alla prova valutativa?
Si. Per richiedere un attestato di partecipazione alla prova valutativa inviare un’e-mail all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente con allegata la copia di un documento di riconoscimento.
Come posso richiedere l’attestato di superamento di una prova valutativa passata o di una appena svolta?
L’attestato cartaceo viene inviato al richiedente previa ricezione della seguente documentazione, da inviare per posta all’UACF competente:
- richiesta scritta e firmata con riportati i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita), riferimenti (indirizzo di domicilio e/o residenza, e-mail, telefono), ed i dati relativi all’esame (anno, sessione, appello, data svolgimento della prova);
- due marche da bollo ciascuna da 16 euro;
- copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari
Si può presentare la domanda di iscrizione in formato cartaceo?
No. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente, seguendo la procedura di iscrizione presente sul portale dell’Organismo nell’area riservata del soggetto interessato. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Esiste un termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione a seguito del superamento della prova valutativa?
No, una volta superata la prova valutativa la domanda può essere presentata in qualsiasi momento e l’esame resta sempre valido.
Ho superato la prova valutativa ma nella mia area riservata non ho la possibilità di presentare la domanda di iscrizione per superamento prova valutativa. Cosa devo fare?
È necessario prendere contatti con l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, fornendo gli estremi relativi alla prova valutativa sostenuta (anno, sede, esito etc..).
Posso iscrivermi senza P.IVA?
Sì, per l’iscrizione delle persone fisiche non è necessaria l’apertura della P. IVA che non dovrà essere comunicata nemmeno successivamente all’Organismo.
In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa posso presentare domanda di iscrizione all’albo?
No. L’assenza dei requisiti previsti dalla normativa non consente l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari e comporta l’adozione da parte dell’Organismo di un provvedimento di diniego di iscrizione. Si raccomanda di consultare preventivamente la regolamentazione di settore prima di presentare la domanda di iscrizione oppure di contattare gli Uffici.
Quanto costa iscriversi all’albo?
I contributi di iscrizione nelle sezioni dell’albo vengono definiti annualmente con delibera dell’Organismo consultabile al seguente link Delibera contributi.Il contributo viene corrisposto durante la procedura di iscrizione insieme al pagamento della marca da bollo di euro 16,00 (assolta in modo virtuale).
Inoltre, tutti i soggetti interessati all’iscrizione all’albo dovranno effettuare anche il pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00. Durante la procedura di iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della tassa con indicazione nella causale “iscrizione albo consulenti finanziari”.
Quale validità ha il contributo di iscrizione versato?
Il contributo versato si riferisce all’anno solare nel quale si viene iscritti. Il contributo quota annuale dovuto dagli iscritti dovrà essere versato a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Cos’è la Tassa di Concessione Governativa?
È la tassa versata all’Agenzia delle Entrate in caso di iscrizioni in albi, elenchi o registri. Deve essere versata prima della presentazione della domanda di iscrizione e riportare nella causale il riferimento all’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari. L’attestazione di versamento della stessa deve essere allegata alla domanda di iscrizione.
Ho già versato in passato la tassa di concessione governativa per conseguire una precedente iscrizione all’albo dei consulenti, sono tenuto ad effettuare un nuovo versamento?
Si. Anche il soggetto che si re-iscrive nella medesima sezione deve dimostrare di aver pagato una nuova tassa di concessione governativa, allegando l’attestazione di versamento alla domanda di iscrizione. I soggetti, infatti, che ottengono l’iscrizione presso Albi, Elenchi o Ruoli devono versare all’Erario una tassa di concessione governativa pari ad euro 168,00.
Quando deve essere comunicata la PEC (Posta elettronica Certificata)?
I soggetti che intendono iscriversi all’albo devono comunicare all’Organismo un proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, effettuando la registrazione di secondo livello al portale dell’Organismo. L’indirizzo comunicato dovrà essere indicato anche nella domanda di iscrizione. Tale indirizzo deve rimanere attivo per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo (art. 153, comma 1, lett. g) del Regolamento Intermediari). Eventuali variazioni dovranno essere oggetto di comunicazione (art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari).
È necessario firmare la domanda di iscrizione?
Si. Per la firma è richiesto l’uso della firma digitale.
I documenti che vengono prodotti durante l’istruttoria di iscrizione devono essere firmati?
Si. Ogni nota che verrà richiesta e/o prodotta durante l’istruttoria di iscrizione all’albo dovrà essere firmata digitalmente.
La casella di posta elettronica e la firma digitale richieste dall’Organismo possono essere di qualsiasi tipologia?
Sì. L’utente è libero di scegliere il fornitore che ritiene più appropriato.
Qual è la differenza tra domicilio e residenza per le persone fisiche?
L’art. 43 c.c. definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi (es. luogo di lavoro), mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari nell’albo pubblico comparirà solo l’indirizzo del domicilio indicato nella domanda di iscrizione.
Nell’albo unico dei consulenti finanziari, pubblicato sul portale dell’Organismo, compare la residenza dell’iscritto?
No. Nell’albo pubblico ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. c), del Regolamento Intermediari compare solo il domicilio eletto in Italia. Solo qualora il domicilio e la residenza comunicati nella domanda di iscrizione risultassero coincidenti, verrà visualizzata sull’albo pubblico la residenza dell’iscritto.
I residenti all’estero cosa devono indicare nella domanda di iscrizione?
I residenti all’estero devono indicare l’indirizzo di residenza estera e un domicilio eletto in Italia
Cosa si intende per luogo di conservazione della documentazione?
Il luogo dove il consulente conserverà la documentazione relativa all’attività. È necessario indicare all’OCF un solo luogo di conservazione della documentazione, nel quale verrà conservata “tutta” la documentazione, cartacea e digitale, relativa all’attività di consulenza svolta.
Sono in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia e di un titolo conseguito all’estero, quale dei due devo indicare nel modulo?
Nel caso in cui il titolo di studio conseguito in Italia sia idoneo a consentire l’iscrizione all’albo, è preferibile indicare sempre il titolo italiano.
Sono interessato all’iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi. La polizza assicurativa deve essere già stipulata al momento della richiesta di iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi?
Si, al momento della presentazione della domanda di iscrizione la polizza dovrà risultare già stipulata.
Cosa bisogna allegare alla domanda di iscrizione?
È necessario allegare alla domanda di iscrizione la documentazione richiesta durante la procedura di iscrizione in considerazione della sezione dell’albo di interesse. È utile allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Da quando posso considerarmi iscritto?
L’iscrizione decorrerà dalla data della delibera di iscrizione dell’Organismo che viene pubblicata sul portale.
Gli Uffici Competenti
Gli uffici possono essere contattati ai seguenti indirizzi e-mail:
albo.milano@organismocf.it
albo.roma@organismocf.it
oppure ai seguenti numeri telefonici:
02 45400 600 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
06 45556 111 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30