Esame semplificato per gli Agenti di Assicurazione che vogliono diventare promotori

ParlamentoConcluso alla Camera in commissione Finanze l’esame del Ddl 1559 con le norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria che porteranno ad un Albo Unico dei Promotori e dei Consulenti Finanziari indipendenti. Il testo, già approvato in Senato, sarà licenziato dalla commissione Finanza della Camera a fine novembre (dopo che altre commissioni avranno espresso i rispettivi pareri sul disegno di legge). Per l’avvio della discussione generale da parte dell’Assemblea si dovrà attendere la conclusione della sessione di Bilancio, al via a Montecitorio dalla prossima settimana.

Novità dell’ultimo minuto: la Commissione ha approvato l’emendamento depositato dal relatore, Giulio Cesare Sottanelli (agente assicurativo) di Scelta Civica.

La correzione approvata non è di poco conto e interviene anche sulla definizione dei “consulenti finanziari indipendenti”, trasformandola in “consulenti finanziari in regime di esenzione” e sugli agenti assicurativi persone fisiche, che potranno iscriversi all’Albo dei promotori finanziari (che si chiameranno consulenti finanziari autorizzarti per l’offerta fuori sede) sostenendo una prova valutativa semplificata in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

Novità anche per il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, fermo al palo dal 2007, diventerà “Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori”, con la possibilità per i consumatori di accedere gratuitamente al diritto di risarcimento.

Cliccando qui potete scaricare il testo del Ddl 1559 con le norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato ieri:

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3 sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui al comma 3, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui alla presente legge e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell’attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell’albo di cui al comma 3 quando gli stessi operano in forma societaria.»;

   c) al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «indipendente» e «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   d) al comma 5 sostituire le parole: «del predetto provvedimento» con le seguenti: «della presente legge»;
   e) al comma 6, sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all’albo unico dei promotori finanziari tenuto dall’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all’albo unico dei consulenti finanziari.»;
   f) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
«7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, al fondo di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
8. All’articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
   g) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. L’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8.
(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

  1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura nonché, per la eventuale parte residua, l’adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, con l’importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L’impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all’accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5-ter dell’articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.
8-ter. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell’articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all’articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l’organismo di cui all’articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis della presente legge, alle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».
8-quater. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l’organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell’articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l’organo indicato al primo periodo.»

 

In esaurimento la disponibilità di posti per le date d’esame aggiuntive della III sessione 2015 (1 e 2 dicembre 2015 – Milano)

L’Albo dei Promotori Finanziari ricorda che sono in via di esaurimento i posti disponibili per le due giornate aggiuntive della III sessione di esami per la sede di Milano 1 e 2 dicembre 2015.
Si ricorda che il termine per la domanda di partecipazione è il 5 novembre 2015 e che possono iscriversi solo ed esclusivamente coloro che non abbiano già presentato domanda per la stessa sessione, anche in sedi diverse.
Per presentare la propria candidatura è necessario seguire la procedura guidata sul portale dell’APF nell’area riservata agli aspiranti promotori (accedi all’area).

In esaurimento la disponibilità di posti per le date d'esame aggiuntive della III sessione 2015 (1 e 2 dicembre 2015 – Milano)

L’Albo dei Promotori Finanziari ricorda che sono in via di esaurimento i posti disponibili per le due giornate aggiuntive della III sessione di esami per la sede di Milano 1 e 2 dicembre 2015.
Si ricorda che il termine per la domanda di partecipazione è il 5 novembre 2015 e che possono iscriversi solo ed esclusivamente coloro che non abbiano già presentato domanda per la stessa sessione, anche in sedi diverse.
Per presentare la propria candidatura è necessario seguire la procedura guidata sul portale dell’APF nell’area riservata agli aspiranti promotori (accedi all’area).

Boom iscrizioni alla III sessione 2015 dell’Esame APF. Due date in più su Milano: 1 e 2 dicembre

APFIn considerazione dell’elevato numero di domande pervenute all’Organismo per l’espletamento della prova valutativa relativamente alla sessione III dell’anno 2015, la prova valutativa si svolgerà per la sola sede di Milano anche nei seguenti giorni:

1 e 2 dicembre 2015

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 14 ottobre 2015 al 5 novembre 2015 unicamente da coloro che non hanno già presentato domanda per la stessa sessione, anche in sedi diverse, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul portale dell’APF nell’area riservata agli aspiranti promotori.

Per scaricare la Delibera n. 702 – Integrazione della delibera n. 632 del 18 dicembre 2014 di indizione delle sessioni I, II e III per l’anno 2015 della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari: previsione di date aggiuntive nella sessione III, sede di Milano (pubblicata nella G.U.- Serie Concorsi ed Esami n. 79 del 13 ottobre 2015) potete cliccare qui.

Boom iscrizioni alla III sessione 2015 dell'Esame APF. Due date in più su Milano: 1 e 2 dicembre

APFIn considerazione dell’elevato numero di domande pervenute all’Organismo per l’espletamento della prova valutativa relativamente alla sessione III dell’anno 2015, la prova valutativa si svolgerà per la sola sede di Milano anche nei seguenti giorni:

1 e 2 dicembre 2015

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 14 ottobre 2015 al 5 novembre 2015 unicamente da coloro che non hanno già presentato domanda per la stessa sessione, anche in sedi diverse, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul portale dell’APF nell’area riservata agli aspiranti promotori.

Per scaricare la Delibera n. 702 – Integrazione della delibera n. 632 del 18 dicembre 2014 di indizione delle sessioni I, II e III per l’anno 2015 della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari: previsione di date aggiuntive nella sessione III, sede di Milano (pubblicata nella G.U.- Serie Concorsi ed Esami n. 79 del 13 ottobre 2015) potete cliccare qui.

Scade domani il termine per iscriversi all’ultima sessione 2015 dell’esame APF

APFScade domani 1 Ottobre alle ore 17.00 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla III sessione d’esame di Ottobre e Novembre.

Gli esami si terranno a:

  • Palermo 28 – 29 Ottobre
  • Venezia 28 – 29 Ottobre
  • Napoli 4 – 5 Novembre
  • Bologna 4 – 5 – 6 Novembre
  • Milano 10 – 11 – 12 – 13 Novembre
  • Roma 24 – 25 – 26 – 27 Novembre

La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’APF (www.albopf.it) cliccando qui.

Nella domanda, pena l’irricevibilità della stessa, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

  1. cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
  2. luogo e data di nascita;
  3. comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
  4. indirizzo di posta elettronica ordinaria ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
  5. il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 con l’indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito.

Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione prescelta e la sede preferenziale presso cui sostenere la prova valutativa.
L’invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del contributo prova valutativa di euro 100, stabilito ai sensi dell’articolo 46 del vigente regolamento di organizzazione e attività dell’APF. Tale versamento potrà avvenire unicamente on line secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell’ “area riservata aspiranti promotori” disponibile sul sito internet dell’APF, all’indirizzo http://www.albopf.it ed è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa venga revocata per motivi imputabili all’APF.

L’assegnazione della sede preferenziale indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata secondo la priorità cronologica di invio della domanda.
Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione on line il candidato riceve una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede, del giorno e dell’ora di prenotazione alla prova. Tali informazioni sono altresì consultabili da ciascun candidato nell’”area riservata aspiranti promotori” all’interno del sito internet dell’APF (www.albopf.it).

Cliccando qui potete scaricare il bando d’esame integrale.