Esame semplificato per gli Agenti di Assicurazione che vogliono diventare promotori

ParlamentoConcluso alla Camera in commissione Finanze l’esame del Ddl 1559 con le norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria che porteranno ad un Albo Unico dei Promotori e dei Consulenti Finanziari indipendenti. Il testo, già approvato in Senato, sarà licenziato dalla commissione Finanza della Camera a fine novembre (dopo che altre commissioni avranno espresso i rispettivi pareri sul disegno di legge). Per l’avvio della discussione generale da parte dell’Assemblea si dovrà attendere la conclusione della sessione di Bilancio, al via a Montecitorio dalla prossima settimana.

Novità dell’ultimo minuto: la Commissione ha approvato l’emendamento depositato dal relatore, Giulio Cesare Sottanelli (agente assicurativo) di Scelta Civica.

La correzione approvata non è di poco conto e interviene anche sulla definizione dei “consulenti finanziari indipendenti”, trasformandola in “consulenti finanziari in regime di esenzione” e sugli agenti assicurativi persone fisiche, che potranno iscriversi all’Albo dei promotori finanziari (che si chiameranno consulenti finanziari autorizzarti per l’offerta fuori sede) sostenendo una prova valutativa semplificata in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

Novità anche per il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, fermo al palo dal 2007, diventerà “Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori”, con la possibilità per i consumatori di accedere gratuitamente al diritto di risarcimento.

Cliccando qui potete scaricare il testo del Ddl 1559 con le norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato ieri:

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3 sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui al comma 3, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui alla presente legge e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell’attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell’albo di cui al comma 3 quando gli stessi operano in forma societaria.»;

   c) al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «indipendente» e «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   d) al comma 5 sostituire le parole: «del predetto provvedimento» con le seguenti: «della presente legge»;
   e) al comma 6, sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all’albo unico dei promotori finanziari tenuto dall’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all’albo unico dei consulenti finanziari.»;
   f) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
«7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, al fondo di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
8. All’articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
   g) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. L’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8.
(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

  1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura nonché, per la eventuale parte residua, l’adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, con l’importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L’impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all’accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5-ter dell’articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.
8-ter. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell’articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all’articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l’organismo di cui all’articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis della presente legge, alle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».
8-quater. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l’organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell’articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l’organo indicato al primo periodo.»

 

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